Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare la Pena
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del suo potere di revisione sulle sentenze dei giudici di merito. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione della pena, un’attività che esula dalle competenze della Suprema Corte quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e sufficiente. Questo provvedimento offre lo spunto per chiarire quando e come è possibile contestare una condanna in ultimo grado.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato contestava specificamente la determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena. In particolare, le sue censure riguardavano la pena base inflitta, gli aumenti applicati per la continuazione tra reati e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una riconsiderazione delle scelte discrezionali operate dal giudice d’appello. Tuttavia, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. La sua funzione, definita come ‘giudizio di legittimità’, è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti o sulla congruità della pena.
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero diretti proprio a ‘sindacare la tenuta della motivazione sottesa alla determinazione del trattamento punitivo’, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Correttamente Dichiarato Inammissibile
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e aveva preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. Anche il modesto scostamento della pena dal minimo edittale e i ridotti aumenti per la continuazione erano stati giustificati in modo congruo.
Di conseguenza, il giudizio di merito espresso dalla Corte d’Appello è stato ritenuto ‘non censurabile in questa sede’.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla netta distinzione tra vizio di legittimità e critica di merito. Un ricorrente può lamentare in Cassazione che la motivazione sia mancante, palesemente illogica o contraddittoria, ma non può semplicemente sostenere che il giudice avrebbe dovuto decidere diversamente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione plausibile per le sue decisioni sulla pena, rendendo l’intera costruzione del ricorso un tentativo di ottenere una nuova e non permessa valutazione dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strada per contestare la severità di una pena in Cassazione è molto stretta. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice; è necessario dimostrare un vizio logico-giuridico grave nella sua motivazione. In assenza di tale vizio, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, non è possibile se la contestazione mira a una nuova valutazione discrezionale. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice precedente è palesemente illogica, contraddittoria o assente, ma non per riesaminare la congruità della pena se questa è adeguatamente giustificata.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché i motivi presentati non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità. In questo caso, i motivi erano diretti a contestare il merito della decisione sulla pena, attività preclusa alla Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la condanna è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2837 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2837 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto diretti a sindacare la tenuta della motivazione sottesa a determinazione del trattamento punitivo sotto il versante della pena base irrogata, degli aumenti apportati per la continuazione e del diniego delle generiche atteso che la sentenza impugnata, anche alla luce del modesto discostamento dal minimo edittale e dei ridotti aumenti apportati ex art 81 cpv e considerazione delle indicazioni argomentative tracciate sull’ari 62 bis cp terz’ultimo capoverso di pagina 5 della motivazione, appare sorretta da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.