Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
…
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’imputato NOME (replicato con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 aprile u.s.), in punto di trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo, per ciascun imputato, ai differenti elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” (si vedano, in particolare, pagg. 10, 11 e 15);
osservato che il ricorso del coimputato COGNOME, con il quale si contesta la mancata sospensione del processo ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen., nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e della necessaria analisi critica della complessità dell argomentazioni poste a sostegno dell’atto impugNOME;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, più in particolare, in tema di sospensione del processo per incapacità, l’accertamento sulla cosciente partecipazione dell’imputato ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen. è rimesso alla valutazione del giudice del merito e, ove congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 10926 del 11/03/2022, COGNOME, Rv. 282963);
che, peraltro, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui l’assunzione della prova sia stata sollecitata ex art. 507 cod. proc. pen.;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11- 15);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.