Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di chiarire un punto fondamentale del processo penale: i limiti del giudizio di legittimità. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo con forza che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’analisi di questo provvedimento è cruciale per comprendere come strutturare un ricorso efficace e quali sono le argomentazioni che non possono trovare accoglimento.
I Fatti del Caso e le Doglianze del Ricorrente
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Sostanzialmente, i suoi motivi di ricorso non miravano a evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza, ma piuttosto a proporre una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Inoltre, il ricorrente sollevava questioni relative a una presunta compensazione tra un credito certo della persona offesa e un suo controcredito, quest’ultimo però del tutto incerto sia nella sua esistenza che nel suo ammontare.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno chiarito la netta distinzione tra il giudizio di merito, proprio del Tribunale e della Corte d’Appello, e il giudizio di legittimità, di competenza esclusiva della Cassazione.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il cuore della decisione risiede nel primo motivo di ricorso. La Corte ha osservato che le critiche del ricorrente erano generiche e tendevano a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi. Il suo sindacato si limita a verificare la coerenza logica e la correttezza giuridica dell’argomentazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative. Come richiamato dalla stessa Corte, non si può confrontare la motivazione della sentenza con altri modelli di ragionamento possibili; si deve solo verificare che quella adottata sia strutturalmente coerente e priva di vizi logici evidenti.
La Questione della Compensazione Incerta
Anche riguardo agli altri motivi, la Corte ha rilevato una palese infondatezza. Il ricorrente pretendeva di operare una compensazione tra il credito certo e liquido della parte offesa e un proprio presunto credito, la cui esistenza (an) e il cui ammontare (quantum) erano del tutto incerti. Questa operazione è giuridicamente inammissibile, poiché la compensazione richiede che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili, requisiti palesemente assenti nel credito vantato dal ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e aderenti alla sua funzione nomofilattica. Il ricorso inammissibile è stato tale perché travalicava i confini del giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del loro convincimento, rendendo le loro conclusioni non sindacabili in sede di Cassazione. Il tentativo di introdurre una diversa valutazione dei fatti è stato interpretato come una richiesta di un nuovo giudizio, non come la denuncia di un vizio di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È essenziale che l’atto si concentri esclusivamente su questioni di diritto, come l’errata applicazione di una norma, o su vizi di motivazione che devono essere manifestamente illogici o contraddittori, e non su un disaccordo con l’interpretazione delle prove data dal giudice di merito. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze del ricorrente non denunciavano vizi di legge o di logica, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che esulano dalle competenze del giudice di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può compiere una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che la Suprema Corte non ha il potere di riesaminare le prove (come testimonianze, perizie o documenti) per formulare un proprio giudizio sui fatti. Il suo compito è solo quello di controllare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente la legge e che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria.
Qual è stato il motivo del rigetto della richiesta di compensazione?
La richiesta è stata respinta perché il ricorrente cercava di compensare un debito certo e definito (quello verso la persona offesa) con un proprio presunto credito che era, invece, del tutto incerto sia nella sua esistenza sia nel suo importo. La legge non consente di estinguere un debito certo con uno incerto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Venier GLYPH istophe;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è pri concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti proba e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione div quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente gi ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventua altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificar coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valu da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticament sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7);
considerato che anche relativamente al secondo ed al terzo motivo il ricorrente effettua valutazioni contrarie a quelle dei giudici di merito, p operando una compensazione tra un credito certo (quello della persona offesa) e un altro del tutto incerto sia nell’an che nel quantum (quello da lui preteso);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.