Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivalutare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso lamentando l’illogicità della motivazione, ma la Suprema Corte ha rigettato le sue argomentazioni, ribadendo la propria funzione di giudice della legge e non del fatto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità. In particolare, il motivo di ricorso si concentrava sulla presunta illogicità della valutazione delle prove, suggerendo un diverso giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti probatorie, come le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento effettuato.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare i fatti del processo. Il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente, di fatto, non lamentava un vizio logico intrinseco alla motivazione, ma proponeva un’interpretazione alternativa delle prove. Questo tipo di doglianza è preclusa in sede di legittimità. La Corte non può confrontare l’apparato argomentativo della sentenza con altri possibili modelli di ragionamento, ma deve limitarsi a controllare che quello adottato dal giudice di merito sia esente da vizi manifesti.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, i giudici supremi sottolineano come la Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione logica e coerente delle ragioni del proprio convincimento. La sentenza impugnata, in particolare nelle pagine 5 e 6, aveva motivato in modo corretto sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sull’esito del riconoscimento, applicando correttamente gli argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità.
La Corte richiama anche un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000), che ha sancito la preclusione per il giudice di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con modelli argomentativi esterni. Inoltre, viene evidenziato che il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato “secco”, ovvero basato esclusivamente sugli atti di indagine, consolidando ulteriormente il quadro probatorio su cui si fondava la decisione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito per ottenere un annullamento della sentenza. È necessario, invece, individuare e dimostrare un vizio specifico previsto dalla legge: un’errata applicazione di una norma giuridica o una manifesta illogicità della motivazione che la renda contraddittoria o carente. Qualsiasi tentativo di ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa lettura dei fatti è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e la credibilità dei testimoni?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, non riesaminare i fatti.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, è inammissibile perché proponeva questioni, come la rivalutazione delle prove, che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricordo proposto nell’interesSe di NOME;
ritenuto che il motivo unico di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i fatti-reato contestati denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata, ove la Corte d’appello ha correttamente motivato relativamente alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento effettuato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nell’ambito di un giudizio definito, peraltro, in primo grado, allo stato degli atti, con ri abbreviato “secco”;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.