Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20438 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 11/05/1995
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di COGNOME NOME COGNOME
Letto che il giudizio sulla pena – oggetto dell’unico motivo di ricorso –
considerato
è stato congruamente motivato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costant
giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto d arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv.
276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
rilevato altresì che il ricorso è anche aspecìfico, in quanto deduce l’asserita illegalità della pena che si assume concordata tra le parti ai sensi dell’art. 59 cod. proc. pen., senza confrontarsi con la sentenza, che non ha in alcun modo ratificato un accordo tra le parti ed ha determinato la pena nei limiti edittali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.