Ricorso inammissibile: Errore Fatale nel Deposito dell’Atto
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono ordine e certezza del diritto. Un errore nella procedura può avere conseguenze drastiche, come la dichiarazione di un ricorso inammissibile, vanificando le ragioni di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore nel luogo di deposito di un atto possa precludere l’esame della richiesta, anche quando questa riguarda un diritto fondamentale come l’accesso alla difesa tramite il patrocinio a spese dello Stato.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine dalla richiesta di un cittadino di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Potenza, con un’ordinanza del giugno 2023, aveva dichiarato inammissibile tale istanza. Contro questa decisione, l’interessato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
Tuttavia, invece di seguire la procedura corretta, il ricorso è stato depositato direttamente presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione nel giugno 2024, anziché presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, ovvero il GIP del Tribunale di Potenza. Questo errore procedurale è stato il punto centrale su cui si è concentrata la Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 gennaio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene severa, è in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.
Le Motivazioni: L’importanza del Corretto Deposito dell’Atto
La Corte ha basato la sua decisione su un principio procedurale chiaro e inderogabile. I giudici hanno chiarito che il procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è regolato dalle norme del codice di procedura penale. In particolare, trovano applicazione gli articoli 582 e 583 c.p.p., che disciplinano le forme e le modalità di presentazione delle impugnazioni.
Questi articoli stabiliscono che l’atto di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento contestato (il cosiddetto giudice a quo). Sarà poi compito di tale cancelleria trasmettere gli atti al giudice competente per l’impugnazione.
Depositare il ricorso direttamente in Cassazione, come avvenuto nel caso di specie, costituisce una violazione di queste norme procedurali. La Corte ha ribadito che tale errore non è sanabile e conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. A supporto di questa tesi, sono state citate diverse sentenze precedenti che confermano questo orientamento rigoroso, sottolineando che il rispetto delle forme previste dalla legge è un requisito essenziale per la valida instaurazione del rapporto processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto delle regole procedurali. L’esito del caso dimostra che un errore, anche se apparentemente formale come il luogo di deposito di un atto, può avere conseguenze definitive e precludere ogni possibilità di esame nel merito delle proprie ragioni. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che è fondamentale prestare la massima attenzione alle norme che regolano le impugnazioni. La scelta della cancelleria corretta non è un dettaglio trascurabile, ma una condizione di procedibilità dell’azione legale. L’inammissibilità non solo impedisce al giudice di valutare la fondatezza della richiesta, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende.
Dove deve essere depositato il ricorso per cassazione contro un’ordinanza in materia di patrocinio a spese dello Stato?
Secondo la procedura penale, applicabile in questi casi, il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare, e non direttamente presso la Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene depositato presso la cancelleria sbagliata?
Se il ricorso viene depositato presso una cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso il provvedimento, come direttamente in Cassazione, viene dichiarato inammissibile per violazione delle norme procedurali (artt. 582 e 583 c.p.p.).
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1994
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell’interesse di NOME COGNOME
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato il 16 giugno 2024 presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
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