Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NICOSIA il 03/06/1969
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 20 giugno 2024 il Tribunale di Enna ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME COGNOME avverso il decreto emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale del 14 luglio 2023 con cui era stata revocata la sua precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, invocando la nullità dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
e