Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 12/06/1976
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 4 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza che ha condannato
NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011;
Ritenuto che il giudice di merito hanno valutato in maniera argomentata e coerente gli elementi dimostrativi del fatto che l’imputato non fosse rincasato
negli orari serali nei quali la prescrizione connessa alla misura di prevenzione a lui applicata glielo imponeva (le forze dell’ordine avevano effettuato plurimi
contro
lli e bussato ripetutamente alla sua porta per oltre un quarto d’ora);
Considerato che il ricorso contiene una mera assertiva censura che ripropone un’alternativa lettura degli elementi probatori, con incursioni nel
merito non ammesstin sede di legittimità;
che nessun rilievo assume l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, proclamata dall’Unione delle Camere penali italiane per il giorno in cui si
è svolta la camera di consiglio, visto che si procedeva nelle forme della trattazione scritta, che il difensore aveva depositato proprie conclusioni e che né
il difensore né l’imputato avevano chiesto che si procedesse nelle forme della trattazione orale o che venisse rinviato il giudizio, che pertanto poteva legittimamente celebrarsi senza lo svolgimento di un’udienza partecipata;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025