Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20451 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CITTA’ DI CASTELLO il 25/04/1989
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che Nor COGNOME El Harchaoui ricorre avverso la sentenza della Corte di Appe
Bologna, che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 624, 6
1, n. 2), cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – è ge
indeterminatezza in quanto non si confronta con la motivazione con cui la Corte terri modo logico e coerente ha evidenziato gli elementi su cui ha fondato il giudizio di res
dell’imputato, avendolo individuato quale autore del reato (immagini riprese dalle vid di sorveglianza; riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria che conosceva l’i
riconoscimento, tra gli autori del fatto, del fratello con cui il ricorrente è solito a
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di comparaz opposte circostanze – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al si legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e si
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare l dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguate irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Pr sidente