Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1977
avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIUDICE COGNOME di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli
444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 4, d.
9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazio all’art.610, comma
5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in or congruità della pena inflitta, peraltro rientrante nell’accordo concluso tra le
con conseguente insussistenza dei presupposti per l’impugnazione ai sensi dell’ar
448, comma
2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103,
e che limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, NOME
Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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