Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigorosi requisiti procedurali. Un ricorso inammissibile, come evidenziato da una recente ordinanza, non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme una decisione emblematica per comprendere meglio la questione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Torino, ha deciso di impugnare tale provvedimento proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere un riesame della decisione di primo grado, sperando in un esito diverso. Tuttavia, l’iniziativa non ha avuto il successo sperato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. Invece di valutare se la sentenza del GUP fosse giusta o sbagliata, i giudici si sono fermati a un livello precedente, constatando che il ricorso non possedeva le caratteristiche tecniche e legali necessarie per essere discusso.
Contestualmente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o errati.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non elenca specificamente i motivi dell’inammissibilità. Questa concisione è tipica dei casi in cui i vizi del ricorso sono manifesti. La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede proprio nella declaratoria di inammissibilità. La legge prevede infatti che la parte che propone un’impugnazione dichiarata inammissibile debba sopportarne le conseguenze economiche. Tale meccanismo ha una duplice funzione: da un lato, risarcire lo Stato per i costi di un procedimento attivato inutilmente; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di ricorsi dilatori o privi dei presupposti di legge, che congestionano il sistema giudiziario e sottraggono tempo a casi meritevoli di approfondimento.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un evento neutro, ma un errore procedurale con costi tangibili. Per il cittadino, ciò significa che prima di intraprendere un’azione legale, specialmente in un grado di giudizio così elevato come la Cassazione, è cruciale affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente la sussistenza dei presupposti di legge. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la decisione precedente, ma anche di subire un’ulteriore e pesante sanzione economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere discusso. L’appello viene quindi respinto per ragioni puramente procedurali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché l’ordinanza non spiega nel dettaglio i motivi dell’inammissibilità?
L’ordinanza è molto sintetica perché, in casi di manifesta inammissibilità, la Corte non è tenuta a redigere una motivazione complessa. La semplice dichiarazione di inammissibilità implica che il ricorso presentava vizi procedurali così evidenti da impedirne l’esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30674 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30674 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il 01/02/1992
avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIUDICE COGNOME di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
1. E’ stato proposto ricorso per cassazione da NOME avverso la sentenza dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 12 settembre 2024, con cui gli è stata appli
concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine al reato di cui agl pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Torino il 14 giugno
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazion stato sottoscritto dall’interessato personalmente e non da un difensore abilitato
dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall’art. 613 cod. proc. pen., mod legge n. 103 del 2017.
3. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricors conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle
procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle amm equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così.deciso in Roma il 11 aprile 2025.
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Il Presidente