Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VEROLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto considerato
che, con l’unico motivo proposto, si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 640 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di giudizio
di responsabilità per il delitto di truffa contestato;
che le prospettazioni sono manifestamente infondate atteso che la Corte di
appello – con un apparato argornentativo esaustivo, logico ed ancorato alle risultanze processuali illustrate nella pronuncia di primo grado e puntualmente
richiamate- ha correttamente sussunto la condotta dell’imputato ( escludendone il ruolo di mero intermediario) nell’alveo della truffa contrattuale, disattendendo
motivatamente la tesi difensiva dell’inadempimento contrattuale; in particolare, ha evidenziato che l’odierno ricorrente aveva realizzato una attività ingannevole
in ordine alle opere di ristrutturazione di un immobile appaltate dal proprietario rassicurandolo sulla regolarità dei lavori (in realtà non effettuati) con false
prospettazioni ed inducendolo così al pagamento di due stati di avanzamento che altrimenti non avrebbe effettuato, per poi rendersi irreperibile successivamente
alla ricezione dei bonifici (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.