Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte e Condanna alle Spese
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi nel processo penale, segnando la fine del percorso di impugnazione senza che la Corte di Cassazione entri nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze dirette di tale declaratoria: la condanna del ricorrente non solo alle spese del procedimento, ma anche al pagamento di una significativa somma a favore della Cassa delle ammende. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio il meccanismo e le sue implicazioni.
I Fatti Processuali e la Decisione della Suprema Corte
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Sebbene l’ordinanza non entri nei dettagli della vicenda sottostante, menziona come la sentenza impugnata trattasse questioni legate alla “ricezione di bonifici”. Tuttavia, il fulcro della decisione della Cassazione non riguarda i fatti, bensì la procedura.
La Settima Sezione Penale, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha concluso per la manifesta infondatezza o la mancanza dei presupposti formali del ricorso. Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile.
Le Implicazioni Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche tangibili per chi ha proposto l’impugnazione. La legge, infatti, prevede un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
La Condanna alle Spese Processuali
La prima e più diretta conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese sostenute per il giudizio di legittimità. Si tratta di un principio generale secondo cui la parte soccombente si fa carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
La Sanzione a Favore della Cassa delle Ammende
Oltre alle spese, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo importo non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione processuale. La Cassa delle ammende è un ente pubblico che utilizza questi fondi per finanziare progetti volti al miglioramento delle condizioni detentive e al reinserimento sociale dei condannati. La condanna a tale pagamento è una conseguenza quasi automatica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è estremamente sintetica, come spesso accade per le decisioni di inammissibilità. La Corte non analizza il merito della sentenza di secondo grado, poiché il ricorso non ha superato il filtro preliminare. La ragione della decisione risiede nel fatto che l’impugnazione è stata ritenuta non idonea a provocare un riesame da parte della Suprema Corte, probabilmente per vizi di forma, per la genericità dei motivi o perché questi erano manifestamente infondati. Pertanto, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la diretta applicazione delle norme procedurali che disciplinano questo tipo di esito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è incondizionato. Un ricorso inammissibile non solo impedisce una revisione della condanna, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. La decisione funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi che siano fondati su vizi specifici e legalmente previsti, evitando impugnazioni generiche o meramente dilatorie. Per i cittadini, ciò significa affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare con serietà le reali possibilità di successo di un’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la sanzione pecuniaria specifica imposta in questo caso?
In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza non specifica nel dettaglio le ragioni, ma la dichiarazione di inammissibilità implica che il ricorso non possedeva i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VEROLI il 16/01/1965
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto considerato
che, con l’unico motivo proposto, si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 640 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di giudizio
di responsabilità per il delitto di truffa contestato;
che le prospettazioni sono manifestamente infondate atteso che la Corte di
appello – con un apparato argornentativo esaustivo, logico ed ancorato alle risultanze processuali illustrate nella pronuncia di primo grado e puntualmente
richiamate- ha correttamente sussunto la condotta dell’imputato ( escludendone il ruolo di mero intermediario) nell’alveo della truffa contrattuale, disattendendo
motivatamente la tesi difensiva dell’inadempimento contrattuale; in particolare, ha evidenziato che l’odierno ricorrente aveva realizzato una attività ingannevole
in ordine alle opere di ristrutturazione di un immobile appaltate dal proprietario rassicurandolo sulla regolarità dei lavori (in realtà non effettuati) con false
prospettazioni ed inducendolo così al pagamento di due stati di avanzamento che altrimenti non avrebbe effettuato, per poi rendersi irreperibile successivamente
alla ricezione dei bonifici (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.