Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
uditai la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME,
nonché l’istanza di discussione orale, inaccoglibile atteso il rito ex art. 610 c.p.p.;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in
relazione agli artt. 99 comma primo e comma secondo cod. pen. (rispettivamente per COGNOME e COGNOME), nonché la violazione di legge e l’omessa motivazione in
bis ordine agli artt. 62
e 133 cod. pen. (per COGNOME), sono indeducibili poiché
inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in
particolare, pagg. 15 – 17 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione delle
modalità della condotta e del contesto criminale in cui hanno agito i prevenuti, nonché sulla configurazione dell’art. 99 cod. pen., attesi i numerosi precedenti
penali che hanno legittimato l’applicazione della recidiva specifica per NOME e
COGNOME e semplice per NOME).
ritenuto inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, in quanto presentato personalmente, in spregio all’art. 613 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il Co sigliere COGNOME