Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
L’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso rigoroso, governato da regole procedurali precise. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il tema del ricorso inammissibile, una decisione che ferma il processo senza entrare nel merito della questione. Comprendere i motivi di tale esito è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale.
Il caso in esame: un ricorso bloccato in partenza
La vicenda processuale analizzata trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa da una Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’appellante sperava di ottenere una revisione della sua posizione dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo percorso si è interrotto bruscamente.
La Suprema Corte, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al procedimento. Non è stata emessa una sentenza che discutesse la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma un provvedimento che, di fatto, ha dichiarato l’impugnazione non meritevole di essere esaminata nel merito.
L’Ordinanza: la forma della decisione
La scelta di utilizzare un’ordinanza anziché una sentenza non è casuale. L’ordinanza è lo strumento tipico con cui i giudici risolvono questioni di procedura. Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, sta comunicando che l’atto introduttivo presenta dei vizi talmente gravi da impedirne l’analisi.
Le conseguenze per il ricorrente sono immediate e concrete: non solo la sentenza impugnata diventa definitiva, ma scatta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come deterrente contro ricorsi presentati in modo avventato o dilatorio.
Le motivazioni: perché un ricorso penale può essere dichiarato inammissibile?
Sebbene il provvedimento in esame non espliciti le ragioni specifiche, possiamo delineare i motivi più comuni che portano a una declaratoria di inammissibilità di un ricorso in Cassazione. La Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni di fatto già valutate in Appello. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’, non ‘del fatto’.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile principalmente per:
1. Vizi di forma: Mancanza della firma di un avvocato cassazionista, presentazione fuori termine, assenza degli elementi essenziali richiesti dalla legge.
2. Motivi non consentiti: Quando il ricorso, invece di denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione, tenta di ottenere dalla Corte una nuova e diversa valutazione delle prove (ad esempio, chiedendo di riconsiderare la credibilità di un testimone).
3. Aspecificità dei motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e pertinenti. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario indicare con precisione quale norma sarebbe stata violata o dove risiederebbe il vizio logico della motivazione del giudice precedente.
4. Manifesta infondatezza: Quando i motivi appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico, al punto da non richiedere un approfondimento nel merito.
Le conclusioni: l’importanza del rigore formale nel giudizio di legittimità
Questa ordinanza, pur nella sua concisione, ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio davanti alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso serve a preservare la funzione nomofilattica della Corte e a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, sanzionando le impugnazioni che non rispettano i rigidi paletti procedurali imposti dal legislatore. La difesa tecnica, in questa fase, assume un ruolo cruciale e richiede la massima specializzazione e precisione.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione emette un’ordinanza invece di una sentenza?
Un’ordinanza è un provvedimento giudiziario che, a differenza della sentenza, di solito risolve questioni procedurali senza decidere nel merito della causa. In questo caso, è stata utilizzata per dichiarare formalmente l’inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge per scoraggiare ricorsi infondati o dilatori.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a FOGGIA il 11/12/1997
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono del tutto dis rispetto al tenore delle doglianze prospettate con l’appello e delle valutazioni rese in ri
dalla sentenza impugnata, perché riguardano la mancata concessione nella massima estensione possibile delle generiche, di contro escluse integralmente dalla decisione gravata senza che s
• tale valutazione il ricorso nulla evidenzi in senso critico, e afferiscono alla mancata conces dell’attenuante ex art 62 n. 4 cp mai chiesta con l’appello, inconferente rispetto alla vice
giudizio ed evocata in questa sede peraltro contestando un percorso giustificativo esposto dal
Corte del merito che non si riscontra nella sentenza impugnata, priva di accenni al tema rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 marzo 2025.