Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una via percorribile con leggerezza. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità e fondatezza necessari per evitare questa declaratoria.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Salerno per il reato di emissione di fatture false, con una pena di un anno di reclusione. La Corte d’Appello di Salerno, in un secondo momento, ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a otto mesi di reclusione ma confermando la colpevolezza dell’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’esito del giudizio di legittimità dipende interamente dalla validità dei motivi presentati. Vediamo nel dettaglio come la Cassazione ha smontato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile.
1. La Presunta Omissione di una Memoria Difensiva
Il primo motivo lamentava che i giudici d’appello non avessero esaminato una memoria difensiva depositata in udienza. La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. Ha chiarito che l’omesso esame di un atto difensivo costituisce un vizio della sentenza solo se da tale omissione deriva una decisione illogica. Il ricorrente, tuttavia, non aveva specificato come e perché l’analisi di quella memoria avrebbe potuto portare a una conclusione diversa, rendendo la censura astratta.
2. La Genericità delle Critiche sulla Colpevolezza
Con il secondo motivo, la difesa contestava la valutazione di colpevolezza e l’applicazione della legge. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio insanabile: l’eccessiva genericità. Il ricorso si limitava a criticare la motivazione della sentenza d’appello in modo generale, senza indicare alcun dato o elemento di prova specifico che i giudici di merito avrebbero dovuto interpretare diversamente. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare vizi logici o giuridici precisi nel ragionamento del giudice.
3. La Corretta Dosimetria della Pena
Il terzo motivo riguardava la determinazione della pena. La Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto la quantificazione della sanzione, dando specifico rilievo al considerevole numero di false fatture emesse. Questa valutazione, essendo esente da vizi, non è sindacabile in sede di cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo, i motivi devono essere specifici, pertinenti e non possono limitarsi a una critica generica.
La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha condannato l’imputato a versare una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per i casi in cui si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza la normale diligenza o addirittura in colpa, come nel caso di motivi palesemente infondati o generici.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che sollevano questioni di legittimità serie e ben argomentate. Un’impugnazione basata su critiche vaghe o su una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare vizi specifici nella sentenza impugnata, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese e sanzioni, che rendono la scelta di ricorrere un passo da ponderare con estrema attenzione e con l’assistenza di un legale esperto.
Quando l’omesso esame di una memoria difensiva vizia una sentenza?
Secondo la Corte, l’omesso esame di una memoria difensiva costituisce un vizio della sentenza solo quando da esso deriva l’adozione di un provvedimento motivato in modo illogico, una circostanza che deve essere specificamente dedotta dal ricorrente.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato troppo generico?
Un motivo è considerato generico quando si limita a criticare la motivazione della sentenza impugnata senza indicare dati specifici o elementi probatori che i giudici di merito avrebbero dovuto interpretare diversamente per giungere a una conclusione favorevole all’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN NOME VESUVIANO il 19/01/1966
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la precedente sentenza del 10 maggio 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 8 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l’inosservanza di legge censurando la sentenza della Corte salernitana nella parte in cui i Giudici del merito avevano omesso la disamina della memoria difensiva depositata nel corso dell’udienza del giorno 10 maggio 2023;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità;
che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto si basa su un assunto errato; in vero l’omesso esame di una memoria difensiva costituisce un vizio della sentenza solo allorché da esso derivi l’adozione di provvedimento motivato illogicamente, circostanza questa che non è dedotta nel caso in esame;
che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità non avendo il ricorrente indicato alcun dato positivo che i Giudici del merito avrebbero dovuto interpretare favorevolmente in ordine alla sua innocenza si è limitato a criticare la motivazione della sentenza impugnata in maniera del tutto generica;
che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, in ordine alla dosimetria della pena inflitta dando rilievo al considerevole numero di false fatture emesse dal prevenuto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il GLYPH nsigliere estensore
COGNOME il Presidente