Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel complesso mondo della procedura penale, la fase di impugnazione di una sentenza rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, per accedere a un nuovo grado di giudizio, è fondamentale rispettare requisiti precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 13172/2024, ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a una revisione della condanna. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti contro la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile di un reato, chiedendo una diversa qualificazione giuridica del fatto, specificamente come ipotesi di furto. L’argomento centrale della difesa si basava sulla presunta erronea valutazione della detenzione di un’automobile ritrovata nella sua disponibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna del grado precedente è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, sebbene concisa, è densa di significato dal punto di vista procedurale.
Le Motivazioni alla base del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno spinto i giudici a non entrare nel merito della questione. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse affetto da due vizi capitali:
1. Genericità e Difetto di Specificità: Il ricorso non contestava in modo puntuale e specifico le argomentazioni della sentenza d’appello. Invece di individuare precisi errori logici o giuridici nella motivazione del giudice del gravame, si limitava a una critica generale e astratta.
2. Reiteratività: Gli argomenti presentati erano una mera riproposizione delle stesse ragioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha introdotto alcun nuovo elemento o profilo di analisi che potesse giustificare una riconsiderazione del caso. Mancava, in sostanza, un vero confronto critico con la decisione impugnata.
La Corte ha sottolineato che l’appellante non aveva fornito alcun elemento concreto per sostenere la tesi della riconducibilità del possesso dell’auto a un furto, rendendo la sua doglianza priva di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’impugnazione non è un’occasione per un riesame completo e generico del processo, ma uno strumento per contestare errori specifici di una decisione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta legale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende censurare, evitando la semplice riproposizione di difese già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico, privo di specificità e si limitava a ripetere argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di valutazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” e “reiterativo”?
Significa che la critica alla sentenza impugnata non è specifica e puntuale, ma vaga. Inoltre, è “reiterativo” quando ripropone le stesse identiche argomentazioni già presentate e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui contesta la correttezza della motivazi posta a base del giudizio di responsabilità, è generico e difetta di specificità, oltre a r del tutto reiterativo perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni gi discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pagg. 3 e 4), che ha escluso differente qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di furto, non avendo l’appe addotto alcun elemento indicativo della riconducibilità della detenzione dell’auto ritrovata sua disponibilità al furto della stessa ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consigliere , tensore COGNOME
Il Presidsnte