Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOMBINO il 19/05/1975
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso EJFo in preambolo, con la quale il Tribunale di Livorno, in funzione di giud
dell’esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il lavoro di pubblica utilità;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso che possono essere tra congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate – s
reiterativi di analoghe censure adeguatamente vagliate dal Giudice esecuzione, comunque, denunciano, asserite illogicità della motivazione no
emergenti dal decreto impugnato;
richiamato il tenore dell’art. 66 I. n. 689 del 1981 – secondo c violazione grave o reiterata degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all
sostitutiva, ne determina la revoca e il ripristino della sola pena resi considerato che il Tribunale, provvedendo correttamente nel contraddittorio t
le parti, ha posto a fondamento della revoca della pena sostitutiva l’accl circostanza che il condannato ne aveva interrotto lo svolgimento, così mostran di continuare a non rispettare i provvedimenti dell’Autorità;
rilevato che le contrarie affermazioni, contenute nel ricorso, sono generi e, segnatamente, quelle secondo le quali l’interruzione sarebbe s determinata da non meglio precisate ragioni riguardanti i «figli e lavorati sono state – con motivazione non manifestamente illogica – reputate prive d necessario supporto dimostrativo;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
I Presidente
Il Consigliere estensore
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