Ricorso inammissibile: quando le motivazioni sono troppo generiche
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la convinzione di aver subito un’ingiustizia, ma anche la capacità di articolare le proprie ragioni in modo chiaro, specifico e tecnicamente ineccepibile. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità delle motivazioni addotte. Questa decisione offre spunti importanti su come strutturare un’impugnazione efficace e sulle conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava che la corte territoriale non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi cruciali per la valutazione della sua posizione, come le modalità specifiche del fatto, il grado della sua colpa e l’entità del danno. Sosteneva, inoltre, che la sua condotta fosse di scarsa rilevanza penale e che, per questo, la motivazione della sentenza d’appello fosse carente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Secondo i giudici di legittimità, le doglianze presentate erano mere ‘deduzioni generiche’, del tutto insufficienti a dimostrare una reale ‘lacuna motivazionale’ nella sentenza impugnata.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non essendo state ravvisate cause di esonero, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un ente destinato al finanziamento di progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza: un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti o a lamentare genericamente un’ingiustizia. È necessario, invece, che l’appellante individui in modo specifico e puntuale i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza che intende contestare.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato ad affermare che ‘occorreva valutare’ certi aspetti, senza però spiegare perché la valutazione fatta dalla Corte d’Appello fosse errata o insufficiente. Citare principi astratti come la necessità di considerare ‘il grado della colpa’ o ‘l’entità del danno’ non è sufficiente. Bisogna dimostrare, con argomenti pertinenti, in che modo il giudice di merito abbia violato la legge o sia caduto in un errore logico nel suo ragionamento. Le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate ‘del tutto inidonee a rilevare la lamentata lacuna motivazionale’.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La fase dell’impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un elevato grado di tecnicismo. Non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso sia fondato su motivi specifici, chiari e ben argomentati, che dialoghino direttamente con il testo della sentenza impugnata, evidenziandone i punti deboli in modo inequivocabile. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di spese per il proponente.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate erano considerate ‘deduzioni generiche’, ovvero troppo vaghe e non specifiche, e quindi non idonee a dimostrare una reale lacuna motivazionale nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare che il proprio appello sia considerato generico?
Per evitare una declaratoria di inammissibilità per genericità, il ricorrente deve formulare motivi specifici, dettagliati e pertinenti, che identifichino con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, invece di limitarsi a enunciare principi generali o a lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 5 marzo 2025, ha confermato sentenza del Tribunale di Cuneo del 6 giugno 2023 che ha dichiarato il ricorrente in epigrafe
colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7 e 187, comma 8 CdS.
- L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Cort
territoriale non aveva applicato l’art. 131 bis cod. pen.
- Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte di legittimità ha di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazi della sentenza d’appello che, anche in mancanza di specifico motivo di appello, non abbia
rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussis dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indi
presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincer la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale
(Sez. 6 – , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 – 01). Sul punto il ricorso prospetta genericamente che occorreva valutare le modalità del fatto, il grado della colpa, l’entità del dan e che la condotta del ricorrente sarebbe di scasa rilevanza. Si tratta di deduzioni generiche, d tutto inidonee a rilevare la lamentata lacuna motivazionale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il rsidente