Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/04/1984
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 5 marzo 2025, ha confermato sentenza del Tribunale di Cuneo del 6 giugno 2023 che ha dichiarato il ricorrente in epigrafe
colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7 e 187, comma 8 CdS.
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Cort
territoriale non aveva applicato l’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte di legittimità ha di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazi della sentenza d’appello che, anche in mancanza di specifico motivo di appello, non abbia
rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussis dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indi
presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincer la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale
(Sez. 6 – , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 – 01). Sul punto il ricorso prospetta genericamente che occorreva valutare le modalità del fatto, il grado della colpa, l’entità del dan e che la condotta del ricorrente sarebbe di scasa rilevanza. Si tratta di deduzioni generiche, d tutto inidonee a rilevare la lamentata lacuna motivazionale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il rsidente