Ricorso Inammissibile: Quando le Critiche alla Sentenza sono Troppo Generiche
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve formulare critiche specifiche e pertinenti, che non si limitino a rimettere in discussione la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del ricorso per Cassazione.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo aver ricevuto una condanna confermata anche dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue lamentele si concentravano su due aspetti principali:
1. Un presunto travisamento della testimonianza resa da un ufficiale di polizia giudiziaria durante il processo.
2. Vizi motivazionali nella sentenza d’appello, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di dare un’interpretazione diversa da quella fornita sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità.
Le Doglianze Generiche e il Travisamento della Prova
In primo luogo, i giudici hanno qualificato i motivi del ricorso come “mere doglianze in punto di fatto e generiche”. Questo significa che il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge (l’unico compito della Cassazione), ma ha semplicemente contestato il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove, in particolare la testimonianza dell’ufficiale. La Corte ha sottolineato che tali critiche, per essere ammissibili, devono essere supportate da elementi specifici e precisi, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
I Limiti del Ricorso in Caso di “Doppia Conforme”
Un altro punto cruciale è stata la presenza di una “doppia conforme”. Questo termine tecnico indica che la sentenza della Corte d’Appello aveva confermato in toto quella del Tribunale di primo grado. In tali circostanze, le possibilità di contestare la motivazione della sentenza si riducono notevolmente. La Corte di Cassazione ha infatti ribadito che i giudici d’appello si erano correttamente attenuti a quanto già accertato, evidenziando in modo adeguato gli elementi probatori che smentivano la tesi difensiva.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di merito dove si possono riaprire le discussioni sulla valutazione delle prove. Il suo compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero esattamente di questa natura: tentativi di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da un difetto di motivazione che rispetti i rigidi canoni previsti dalla legge. L’esito del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito: un ricorso basato su motivi generici e fattuali non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze in punto di fatto e generiche, non consentite in sede di legittimità, in quanto già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa “doppia conforme” e che impatto ha avuto in questo caso?
“Doppia conforme” significa che la sentenza d’appello ha confermato quella di primo grado. In questo caso, ha rafforzato la decisione della Corte territoriale, che si è correttamente attenuta a quanto già accertato, evidenziando gli elementi probatori che contrastavano la tesi difensiva, limitando così i motivi di ricorso per vizi motivazionali.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 99 R.G. n. 43853/23
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in se di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generic ordine a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cor argomenti giuridici dal giudice di merito:
quanto al dedotto travisamento della testimonianza resa dall’ufficiale di p. ricorrente si limita ad assertivi rilievi sul contenuto di tale prova (quanto ag di rappresentazione del vizio, Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492);
quanto ai vizi motivazionali, trattandosi di doppia conforme, a Corte territo si è correttamente attenuta a quanto accertato in primo grado, evidenziando modo adeguato gli elementi probatori che venivano a contrastare la tesi difensi sostenuta nell’appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12/04