Ricorso Inammissibile: Niente Prescrizione Post-Sentenza
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze di un ricorso inammissibile. In particolare, la Corte ribadisce un principio fondamentale: se il ricorso viene dichiarato inammissibile, non è più possibile far valere l’eventuale prescrizione del reato maturata dopo la data della sentenza impugnata. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti di Causa
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. Con il primo, contestava la valutazione delle prove a suo carico, sostenendo un vizio di motivazione della sentenza. Con il secondo, lamentava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, asserendo un errore nel calcolo dei periodi di sospensione effettuato dai giudici di merito.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, rigettandoli e dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché considerato una semplice riproposizione di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non presentava una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse doglianze. La Corte d’Appello, infatti, aveva adeguatamente motivato la responsabilità penale dell’imputato sulla base del compendio probatorio, evidenziando la natura illecita della merce sequestrata e la consapevolezza dell’imputato, anche a fronte della totale assenza di documentazione fiscale che potesse giustificarne la lecita provenienza.
Secondo Motivo: Genericità e Infondatezza sulla Prescrizione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato e generico. La Cassazione ha confermato la correttezza del calcolo effettuato dalla Corte d’Appello, che aveva tenuto conto di diversi periodi di sospensione per un totale di 350 giorni. Tali sospensioni erano dovute a:
– Due rinvii per astensione del difensore (203 + 105 giorni).
– Un ulteriore periodo di 42 giorni per rinvii d’ufficio dovuti alla pandemia da Covid-19, in linea con quanto stabilito dalle Sezioni Unite.
La Corte ha inoltre rimarcato la genericità del motivo, poiché il ricorrente si era limitato a denunciare un ‘errata determinazione’ senza specificare in cosa consistesse l’errore di calcolo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su principi consolidati. Un ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni già decise, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita.
Sul tema della prescrizione, la Corte applica il principio, sancito dalle Sezioni Unite (sentenza De Luca), secondo cui l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, il giudice non può rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di appello. La declaratoria di inammissibilità ‘cristallizza’ la situazione giuridica a quel momento, rendendo definitiva la condanna.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali per la pratica forense. In primo luogo, un’impugnazione deve essere costruita come una critica argomentata e specifica della decisione che si contesta, non come una mera ripetizione di difese già svolte. In secondo luogo, la presentazione di un ricorso inammissibile ha conseguenze processuali gravissime, tra cui la preclusione della possibilità di beneficiare della prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un motivo di ricorso viene considerato inammissibile per genericità o ripetitività?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e puntuale delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la prescrizione del reato?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità per il giudice di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, qualora questa sia maturata in un momento successivo alla data della sentenza impugnata. Di fatto, la condanna diventa definitiva.
I rinvii d’ufficio dovuti alla pandemia da Covid-19 hanno sospeso la prescrizione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che i rinvii d’ufficio disposti nel periodo della pandemia, in conformità con le disposizioni normative e le pronunce delle Sezioni Unite, costituiscono una valida causa di sospensione del corso della prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e comprovante la natura illecita della merce sequestrata e la consapevolezza di tale falsità, anche alla luce della carenza di produzione documentale fiscale che avrebbe potuto legittimare la lecita provenienza dei beni messi in vendita);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata, ove ha correttamente dato conto dei periodi di sospensione (350 giorni) che hanno impedito la maturazione del periodo prescrizionale alla data della sentenza di appello;
che tale computo è stato correttamente calcolato, atteso che oltre alle due sospensioni della prescrizione per ragioni di astensione dalle udienze del difensore (203 giorni + 105 giorni), gli ulteriori 42 giorni di sospensione delle udienze dal 19.05.2020 al 30.06.2020 sono stati dovuti a rinvii d’ufficio per la pandemia da Covid – 19, in ossequio a quanto stabilito da Sez. Un. per i rinvii d’ufficio nel periodo suddetto (Rv. 280432);
che peraltro sul punto il ricorso è anche generico perché lamenta l’errata determinazione della sospensione senza nulla dedurre in ordine all’errore in cui sarebbe caduto la corte di appello;
che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Consiglie Estensore