Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non basta avere ragione nel merito: è fondamentale rispettare le regole procedurali. Un ricorso inammissibile non viene neppure esaminato nel contenuto e comporta conseguenze economiche significative per chi lo presenta. L’ordinanza n. 42733/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un errore nell’impostazione del ricorso possa portare non solo alla sua reiezione, ma anche a una condanna pecuniaria.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Roma del 2014, che aveva condannato un’imputata per i reati di truffa e bancarotta fraudolenta. La condannata aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello di Roma, con un’ordinanza del giugno 2024, aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile.
Non arrendendosi, l’imputata ha presentato un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello. È su questo ultimo atto che la Suprema Corte si è pronunciata.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nuovamente inammissibile. La ragione di questa decisione è puramente procedurale e di fondamentale importanza: il ricorso presentato non attaccava le specifiche ragioni per cui la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il precedente gravame.
In altre parole, anziché contestare i motivi procedurali o formali sollevati dal secondo grado di giudizio, il ricorso si è rivelato generico o non pertinente. Questo vizio tecnico impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Condanna Accessoria
La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è stabilita dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile debba essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, la legge impone il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. L’importo di questa sanzione pecuniaria è stabilito discrezionalmente dal giudice, che deve valutarne l’equità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congrua una somma di 3.000,00 euro. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, contribuire al finanziamento di progetti per il sistema penitenziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame sottolinea un principio cruciale del diritto processuale: le impugnazioni devono essere formulate con precisione e devono affrontare specificamente i punti della decisione che si intende contestare. Un ricorso che non rispetta questi criteri non solo è destinato a fallire, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche non trascurabili. Per i professionisti legali, questo caso ribadisce l’importanza di un’analisi meticolosa del provvedimento impugnato, al fine di costruire un atto di appello che sia non solo fondato nel merito, ma anche formalmente inattaccabile.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non contestava in modo specifico le ragioni per le quali la Corte d’Appello aveva già dichiarato inammissibile la precedente impugnazione.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso e chi la stabilisce?
La sanzione ammonta a 3.000 euro ed è stabilita dalla stessa Corte di Cassazione, che la fissa in una somma ritenuta equa, come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42733 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALMA CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 ottobre 2014 che aveva affermato la penale responsabilità della predetta per i reati di truffa e bancarotta fraudolenta e, ritenuta la continuazione, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputata è inammissibile, in quanto non attacca le ragioni che hanno condotto la Corte di merito a dichiarare inammissibile l’appello;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.