Ricorso in Cassazione: Quando l’Inammissibilità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda quali sono le conseguenze di un’impugnazione che non supera il vaglio di ammissibilità. Quando la Corte dichiara un ricorso inammissibile, le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della decisione impugnata, ma anche l’addebito di ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione di una Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 17 settembre 2024. Non conoscendo i dettagli del merito della vicenda, il nostro focus si concentra sull’esito del giudizio di legittimità. L’imputato, tramite i suoi difensori, ha deciso di portare la questione di fronte alla Corte di Cassazione, confidando di poter ottenere una riforma della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le sue Conseguenze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 4 aprile 2025, ha esaminato il ricorso. L’esito, tuttavia, è stato netto e sfavorevole al ricorrente. La Corte ha emesso un’ordinanza con la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, sancendo che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
La Condanna alle Spese Processuali
La prima conseguenza, diretta e inevitabile, della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si tratta di un principio generale secondo cui la parte che ha dato causa al giudizio (in questo caso, promuovendo un ricorso che non poteva essere accolto) deve farsi carico dei costi che ne sono derivati.
Il Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese processuali, la Corte ha inflitto al ricorrente un’ulteriore sanzione pecuniaria. È stato infatti condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo tipo di sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità (ad esempio, la tardività del ricorso, la genericità dei motivi, o la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità), la motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede direttamente nella legge processuale. Il Codice di Procedura Penale prevede espressamente che, in caso di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta sia condannata alle spese e, nel caso specifico del ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile, anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte, pertanto, non è discrezionale ma costituisce l’applicazione automatica di una sanzione processuale legata all’esito del ricorso.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un chiaro monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti per un ricorso in Cassazione. Un’impugnazione non adeguatamente ponderata e priva dei requisiti di legge non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un aggravio di costi significativo per l’imputato. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, sottolinea la volontà del legislatore di sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale, proteggendo l’efficienza della giustizia e riservando il giudizio di legittimità alle sole questioni che meritano realmente di essere esaminate.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso in esame?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 17 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 20/09/1969
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 810/25 – COGNOME Raffaele
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
385 cod. pen.);
i motivi di ricorso, con cui la difesa chiede l’applicazione della
Esaminati causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (primo motivo) e l
disapplicazione della recidiva reiterata specifica (secondo motivo);
Considerato che tali motivi, oltre a risultare meramente reiterativi
dell’atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto sia della
complessiva gravità del fatto che della maggiore pericolosità del ricorrente espressa con l’evasione oggetto del presente procedimento;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
Ritenuto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025