Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 27/01/1989
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione
posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 6 della sentenza
impugnata nella quale la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrati gli elementi
costitutivi del tentativo di truffa, non arrivata a consumazione solo per la pronta reazione
della p.o);
ritenuto,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06 maggio 2025
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