Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nel procedimento a carico di: COGNOMENOME nato a NAPOLI il 20/10/1969
avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di COGNOME NOME parte civile nel proc. a carico di COGNOME LuigiCOGNOME
ritenuto che
l’unico motivo di ricorso che contesta la declaratoria di improcedibilità
del reato di truffa aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. per mancanza di querela,
assumendo che la querela era presente in atti e che ai sensi dell’art. 85 D.Igs. 150/2022,
occorreva fare riferimento, ai fini della tempestività della querela, al momento di entrata
in vigore della Riforma Cartabia è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come
affermato da tempo dalla Carte di cassazione a Sezioni Unite ( Sent. n. 35599 del
21/06/2012, Rv. 253242) “la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione
avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione
penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente
processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione
civilistica”;
ritenuto,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale