Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CINQUEFRONDI il 26/07/1988
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME Cosimo
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è inammissibile, atteso che quanto al primo motivo la motivazione delle due conformi sentenze
appare adeguata, posto che si valorizzano dati investigativi, compresi fotogrammi, ricostruendo un ampio contesto di azione in cui l’imputato emerge come dedito a
cessioni di droga assieme ad altri ( cfr. pag. 7 della prima sentenza cui fa da coerente riscontro la pagina 14 della seconda sentenza in cui sia si spiega come
l’apparente incoerenza tra la cnr valorizzata in sentenza e altri atti di indagini si giustifichi con esigenze cautelative seguite dagli investigatori nelle prime redazioni
degli atti, per non rivelare la sussistenza di telecamere già presenti nei luoghi di interesse, sia si arricchisce la ricostruzione con la evidenziazione del rinvenimento
della chiave a breve distanza dal Berling’eri e altri due soggetti in chiaro stato di agitazione). Pertanto, la censura appare incidere sul mero piano della valutazione
dei fatti, e come tale è inammissibile. Circa il motivo inerente la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5
, del DPR 309/90 dei fatti del 2.6.2019, la motivazione di cui alla sentenza, che valorizza le modalità di azione, appare
adeguata e coerente e ad essa si oppone nuovamente una diversa valutazione dei datiCti
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.1.2025