Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione non è solo un’occasione persa per l’imputato, ma comporta anche conseguenze economiche precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i criteri di inammissibilità e le sanzioni applicabili, offrendo spunti fondamentali sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulle strategie difensive.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame trae origine dall’impugnazione presentata da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I ricorrenti contestavano la loro condanna, cercando di ottenere un esito più favorevole davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, il loro tentativo si è scontrato con una pronuncia di inammissibilità, che ha posto fine al loro percorso giudiziario confermando, di fatto, la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso basandosi su una valutazione critica dei motivi presentati. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura delle censure, ritenute non idonee a superare il vaglio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni della decisione.
Primo Motivo: Questioni di Fatto e Carattere Ripetitivo
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché essenzialmente incentrato su questioni di fatto. I ricorrenti tentavano di rimettere in discussione l’accertamento relativo alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del proprio giudizio: la Corte non è un terzo grado di merito e non può riesaminare i fatti già adeguatamente valutati e decisi dai giudici delle precedenti istanze. Il motivo è stato inoltre definito ‘confutativo’ e ‘meramente riproduttivo’ di censure già correttamente disattese dalla Corte d’Appello, mancando quindi di quella specificità critica richiesta per un’impugnazione di legittimità.
Secondo e Terzo Motivo: Manifesta Infondatezza e Genericità
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili. In questo caso, la Corte ha rilevato la loro manifesta infondatezza e genericità. I ricorrenti contestavano la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il trattamento sanzionatorio applicato. La Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse già fornito una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile su entrambi i punti, con la quale i ricorrenti avevano omesso di confrontarsi criticamente, limitandosi a riproporre le proprie doglianze in modo generico.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per i ricorrenti. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato entrambi gli imputati a pagare:
1. Le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel proporre un’impugnazione destinata all’insuccesso, come richiamato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sottolineando che i motivi di ricorso non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità. Per il primo motivo, la Corte ha evidenziato la sua natura fattuale e riproduttiva, incompatibile con il giudizio di legittimità. Per gli altri motivi, ha rimarcato la genericità e la manifesta infondatezza delle censure, a fronte di una sentenza d’appello con una motivazione immune da vizi logici o giuridici. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è stata giustificata dalla colpa dei ricorrenti nel determinare la causa di inammissibilità, non essendo emersi elementi che potessero escludere tale responsabilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che si concentrino esclusivamente su questioni di diritto, evitando di riproporre sterili contestazioni di fatto già esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo per l’imputato, ma comporta anche l’imposizione di sanzioni economiche significative. La decisione serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità è riservato a censure specifiche, critiche e pertinenti, e un suo utilizzo improprio viene sanzionato per evitare un sovraccarico del sistema giudiziario con impugnazioni palesemente infondate.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si concentra su questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti, se è una mera riproposizione di censure già respinte, oppure se è manifestamente infondato e generico, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di inammissibilità?
Sì, la sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorrente sia in colpa per aver proposto un ricorso senza fondamento. La Corte presume tale colpa, a meno che non emergano elementi concreti che possano giustificare l’errore del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42933 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42933 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto, di caratte confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla destinazione allo spacc della sostanza stupefacente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza);
ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici, avendo la sentenza impugnata escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e determinato il trattamento sanzionat con motivazione immune da vizi logici o giuridici con la quale i ricorrenti omettono il dov confronto critico;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Cor sore