Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/03/1993
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Presidente –
Relatore –
Ord. n. sez. 20555/2024
CC – 22/11/2024
R.G.N. 29512/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/03/1993
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 giugno 2024 la Corte di
appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del 10 febbraio
2023 con cui il Tribunale di Napoli nord aveva condannato NOME alla pena di mesi 9 di reclusione ed C 200,00 di multa, rideterminando la pena
inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed C 160,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando due motivi di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione
e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e l’inosservanza della legge con riferimento alla
dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione dell’invocato art. 131-bis cod.
pen., valorizzando la non occasionalità della condotta delittuosa, ed argomentato circa la misura della pena irrogata dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensore
il Presidente