Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28091 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
u ita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione
giuridica del fatto non è consentito in questa sede, essendo diretto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti,
operazioni estranee al sindacato di legittimità; tanto più che i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui
agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla condotta violenta posta
in essere al fine di guadagnare la fuga);
considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla recidiva, è manifestamente
infondato, alla luce delle ragioni esposte in sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla più accentuata pericolosità del reo, incapace di mutare lo stile di
vita delinquenziale), non contraddittorie o manifestamente illogiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1 luglio 2025.