Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26728 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAVIA il 07/01/1980
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della
Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo di ricorso dell’imputato – con il quale il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica
– è inammissibile in quanto volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie senza individuare in modo
pertinente gli specifici travisamenti di emergenze processuali, atteso che la Corte di appello ha affermato come sia stata dimostrata in
maniera pacifica la fraudolenta manomissione del contatore da parte dell’imputato, né ulteriore giustificazione è stata offerta dalla difesa (Si
veda, in particolare, pagina 2 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente