Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24495 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 01/07/2002
avverso la sentenza del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ed i motivi
nuovi trasmessi in data 28 maggio 2025, rilevato
che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità
ex art. 110, 628 co. 1 e 3
nn. 1 e 2, 61 n. 7 cod. pen. e del riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61 comma 3 nn. 2 e 7 è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha ritenuto corrette sia la qualificazione giuridica del
fatto in questione sia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti (cfr. pag. 2 della
sentenza impuganata);
che, inoltre, non è deducibile per carenza d’interesse il ricorso per
cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti
ab origine inammissibile per
manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio;
che i motivi nuovi da ultimo trasmessi a mezzo p.e.c. reiterano le doglianze
già innanzi esaminate;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.