Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 064AZJQ) nato il 31/12/1999
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione
legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla compl commisurazione della pena, risulta manifestamente infondato, in presenza di
congrua motivazione, priva di vizi logico-giuridici e dunque insindacabile in di legittimità, che, giustifica la mancata applicazione dell’art.
62-bis cod. pen. e la
dosimetria della pena, stigmatizzando la gravità del fatto (senza procedere formale riqualificazione in delitto consumato), l’elevata professionalità nel
e l’intensità del dolo e la mancata resipiscenza, anche tenuto conto delle v che hanno portato all’aggravamento della misura cautelare (pp. 11-12, ov
reputano tali elementi prevalenti rispetto alle scelte processuali dell’imput
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271
-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.