Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Norante
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 367 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza del
responsabilità per il reato contestato in relazione all’elemento soggettivo, risultano priv specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese
dal giudice di merito, e, comunque, prospettano una rivalutazione del merito, non ammessa in sede di legittimità;
Rilevato che le doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso relative all
negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive non si confrontano con le argomentazioni congrue e prive di fratture logiche rese dalla Corte
territoriale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025