Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Costa Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dell’atto può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di redigere un atto di impugnazione in modo tecnicamente ineccepibile.
Il Caso in Esame: Un Appello Senza Fondamenta Giuridiche
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. L’obiettivo era ottenere un riesame della propria posizione da parte della Suprema Corte. Tuttavia, come vedremo, l’atto presentato non rispettava i requisiti fondamentali richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione, ma si ferma a un livello preliminare: l’atto, per come è stato scritto, non può essere giudicato. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La ragione principale dietro la decisione della Suprema Corte risiede nella genericità e incompletezza del ricorso. I giudici hanno evidenziato che l’atto era ‘privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. In parole semplici, il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e specifico quali norme di legge sarebbero state violate dalla Corte di Appello, né ha criticato in modo pertinente le argomentazioni contenute nella sentenza che intendeva contestare. Un ricorso in Cassazione non può essere una generica lamentela, ma deve articolare critiche precise e tecnicamente fondate. La condanna alla sanzione pecuniaria aggiuntiva si basa su un principio consolidato, richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000: si presume che chi presenta un ricorso poi dichiarato inammissibile abbia agito con colpa, a meno che non si dimostri il contrario. La negligenza nella redazione dell’atto determina quindi una sanzione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole formali e sostanziali precise. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo economico tangibile. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti competenti per la redazione di atti così complessi, poiché un errore tecnico può precludere l’esame del merito e comportare sanzioni economiche a carico del cittadino.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una chiara e puntuale esposizione delle ragioni di diritto a suo fondamento e non faceva riferimenti specifici e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
La condanna a pagare una sanzione oltre alle spese è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, di norma lo è. La Corte ha stabilito che non si può ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità, applicando un principio affermato dalla Corte Costituzionale che presume la colpa in questi casi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimen motivazione dell’atto impugNOME;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.