Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, una tappa cruciale che richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare impugnazioni specifiche e argomentate, evidenziando come un ricorso inammissibile non solo precluda l’esame nel merito, ma comporti anche significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni pratiche per chi si appresta a navigare le complesse acque della giustizia penale.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano proposto un ricorso congiunto dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Nel loro atto, i ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione e una violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste censure sono state presentate è stato il punto focale della decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso presentato inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dell’atto di impugnazione. I giudici hanno constatato che il ricorso era “totalmente generico”, ovvero mancava di un qualsiasi apparato argomentativo capace di confrontarsi criticamente e in modo specifico con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, non basta enunciare un vizio; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la propria decisione sull’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. 
Inoltre, la norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si possa ravvisare un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In questo specifico caso, la Corte, richiamando anche una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha ritenuto che la genericità dell’atto non potesse essere giustificata e che, pertanto, la colpa dei ricorrenti fosse presente. L’assenza di un confronto critico con la sentenza d’appello ha reso l’impugnazione un mero atto formale, privo della sostanza necessaria per attivare un giudizio di legittimità. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto equa una sanzione di 3.000 euro.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione non è una semplice ripetizione delle proprie ragioni, ma un’analisi tecnica e puntuale dei vizi di legittimità della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile per genericità comporta conseguenze severe: la fine del percorso processuale senza un esame di merito e una condanna economica che si aggiunge alle spese legali. 
Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: ogni motivo di ricorso deve essere sviluppato con argomentazioni specifiche, pertinenti e che dialoghino direttamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. In assenza di questo rigore, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con le relative sanzioni, è estremamente concreto.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘totalmente generico’, essendo privo di un apparato argomentativo che si confrontasse in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base legale è stata imposta la sanzione pecuniaria?
La sanzione è stata imposta ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, poiché la Corte non ha ravvisato un’assenza di colpa da parte dei ricorrenti nel causare l’inammissibilità del loro ricorso.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7619  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso congiuntamente presentato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibi perché totalmente generico, essendo sfornito di qualsivoglia apparato argomentativo che s confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.