Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Presenta il Conto
L’esito di un processo non sempre si conclude con una discussione nel merito delle ragioni delle parti. A volte, il percorso si interrompe prima, come nel caso di un ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce le conseguenze negative di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale è lineare. Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 13 settembre 2024. Il caso giungeva quindi all’attenzione della Suprema Corte per la valutazione della legittimità della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando il giudizio a uno stadio preliminare.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile: Spese e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti. Al contrario, l’ordinanza stabilisce due precise conseguenze economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per la fase del giudizio di Cassazione.
2. Pagamento alla Cassa delle ammende: Viene imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione prevista dal codice di procedura penale per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alla legge, contribuendo al contempo a finanziare progetti per il sistema penitenziario.
Le Motivazioni
Il documento in analisi è un’ordinanza che riporta unicamente il dispositivo, ovvero la decisione finale, senza esplicitare nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato a tale conclusione. Tuttavia, in via generale, un ricorso inammissibile in Cassazione può derivare da svariate cause, tra cui la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o il tentativo di ottenere dalla Corte un riesame dei fatti, compito che non le compete in quanto giudice di sola legittimità.
Conclusioni
Questa pronuncia, pur nella sua concisione, funge da monito sull’importanza di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nel presentare un ricorso in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità non solo preclude ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Sottolinea, ancora una volta, che il giudizio di legittimità è una porta stretta, accessibile solo quando si lamentano vizi specifici e non per contestare genericamente la ricostruzione dei fatti già valutata nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza non specifica le motivazioni, ma si limita a comunicare la decisione. Generalmente, l’inammissibilità deriva da vizi procedurali, dalla tardività dell’impugnazione o dalla presentazione di motivi non consentiti davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19754 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19754 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 05/11/1965
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3266-25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contesta
in particolare alla sussistenza dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod.
manifestamente infondato poiché si limita a generiche censure e non si misura affatto con gl apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntual
apparato argomentativo (v. p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025