Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione è redatta in modo generico e non si confronta adeguatamente con la sentenza contestata, il risultato non è solo la conferma della decisione precedente, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del proponente. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere i principi applicati dai giudici di legittimità.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. Il ricorrente denunciava un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui è stato formulato il ricorso si è rivelato fatale per le sue sorti processuali.
Le ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato l’impugnazione con una motivazione netta e perentoria. Il ricorso è stato giudicato inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Genericità dell’atto: l’appello era “sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno del vizio denunciato”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a lamentare un difetto di motivazione senza specificare concretamente quali fossero gli errori logici o le omissioni nel ragionamento dei giudici d’appello.
2. Mancata correlazione con la sentenza impugnata: il ricorso “non si correla in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata”. Questo significa che le argomentazioni proposte erano astratte e non si confrontavano punto per punto con le ragioni che avevano portato la Corte d’Appello a emettere la condanna. Un ricorso in Cassazione deve demolire la struttura argomentativa della decisione che contesta, non può limitarsi a riproporre le stesse difese dei gradi precedenti.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Stante l’evidente inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, in assenza di una colpa scusabile nella presentazione di un ricorso inammissibile, il ricorrente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro, una cifra ritenuta equa dalla Corte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e critici rispetto alla sentenza impugnata. Un ricorso che non soddisfa questi requisiti è un atto processuale inutile, che spreca risorse giudiziarie e pertanto viene sanzionato.
La Corte richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 per ribadire che la condanna alla sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa da parte del ricorrente, ipotesi non ravvisata nel caso concreto.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la redazione del ricorso è un’attività che richiede massima precisione e rigore tecnico. Non basta denunciare un vizio, ma è necessario argomentarlo con specifici riferimenti fattuali e giuridici, dimostrando come questo abbia inficiato la decisione impugnata. In caso contrario, il ricorso inammissibile non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il cliente, che sarà tenuto a pagare sia le spese processuali sia una pesante sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno del vizio denunciato, e non si confrontava in alcun modo con le motivazioni della sentenza che veniva impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica è stata applicata la sanzione pecuniaria?
La sanzione è stata applicata in base all’articolo 616 del codice di procedura penale, poiché la Corte non ha ravvisato un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità del suo stesso ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOMENOME NOME denuncia il vizi motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilit inammissibile perché sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a s del vizio denunciato, né si correla in alcun modo con la motivazione de sentenza impugnata;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore d Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.