Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 20/11/1985
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, oltre a non essere stato dedotto in appello, è, comunque, manifestamente infondato, dovendosi al riguardo ribadire che
il delitto di calunnia, quale reato di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente anche l possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, no
è integrato soltanto nell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie sulla base dell’analisi d espressioni utilizzate contenuta a pagina 7 e 8 della sentenza impugnata – in cui la falsa accusa
abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in
è stata effettuata o per l’assoluta inattendibilità del contenuto, tanto che per l’accertamento sua infondatezza non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando in tal caso l’azione
sostanzialmente priva dell’attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell’art. 49 cod.
(Sez. 6, n. 26177 del 17/03/2009, COGNOME, Rv. 244357);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025