Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge, si va incontro a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade in questi casi.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. La Suprema Corte, all’udienza fissata, ha esaminato il ricorso proposto. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato dal ricorrente. La Corte, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha fermato il suo giudizio a una fase preliminare.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità rappresenta una barriera processuale che blocca l’esame della sostanza della controversia, indicando che l’atto di impugnazione era viziato fin dall’origine.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 616 c.p.p.
La conseguenza diretta di tale decisione è disciplinata dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La norma prevede che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, la legge stabilisce che il ricorrente debba versare una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende. L’importo, determinato discrezionalmente dalla Corte in base alla natura della colpa nell’aver presentato un ricorso infondato, è stato in questo caso fissato in tremila euro. La motivazione di questa sanzione risiede nel principio di responsabilità processuale: chi adisce la Suprema Corte con un’impugnazione viziata o palesemente infondata deve farsi carico non solo dei costi generati, ma anche di una sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia al suo più alto livello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con competenza e consapevolezza. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e non trascurabili. La condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni avventate o dilatorie. Pertanto, è cruciale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti e le effettive possibilità di successo di un ricorso in Cassazione, evitando di incorrere in una secca e costosa declaratoria di inammissibilità.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito. La Corte, quindi, non valuta la fondatezza delle questioni sollevate, ma si ferma a una verifica preliminare che ha esito negativo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una natura sanzionatoria. Serve a penalizzare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19993 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTECCHIO EMILIA il 22/07/1973
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
181/RG. 4627
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata per i delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove escludono, nel pieno esercizio d discrezionalità, di mitigare la sanzione attesi i numerosi precedenti dell’imputato, di cui
specifico (pagg. 3 e 4), e la gravità del fatto (pag. 7 della sentenza di primo grado).
Peraltro, come è noto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto ma richiede elementi positivi non addotti;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025.