Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19508 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 27/04/1985
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’errata
qualificazione giuridica del fatto ascritto all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 648
cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 624 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non è formulato in termini consentiti in
questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene ad una quaestio facti,
riguardante . il lasso temporale intercorrente tra la sottrazione della
res e il
rinvenimento della stessa, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica
del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609
cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua
soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis,
Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651 – 01);
che peraltro l’avvenuta consumazione del reato di furto ad opera dell’imputato
è rimasta mera asserzione difensiva non suffragata da alcuna specifica dichiarazione dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.