Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Costi dopo la Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non si conclude sempre con una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione nel merito. A volte, il percorso giudiziario si interrompe prima, come nel caso di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa significa e quali sono le implicazioni concrete per chi si vede respingere un’impugnazione per ragioni procedurali.
Il Caso in Esame: un Epilogo Formale in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il caso è giunto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esame dei giudici di legittimità non è mai entrato nel vivo della questione. La Corte, con una sintetica ma perentoria ordinanza, ha dichiarato il ricorso proposto semplicemente ‘inammissibile’.
Questo significa che i giudici non hanno valutato se la decisione della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata, ma hanno riscontrato la mancanza di requisiti essenziali, previsti dalla legge a pena di inammissibilità, che ha impedito loro di procedere con l’analisi del merito.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze, anzi. Come stabilito nel dispositivo dell’ordinanza (il cosiddetto P.Q.M. – ‘Per Questi Motivi’), il ricorrente è stato condannato a sostenere un duplice onere economico:
1. Pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha quantificato tale importo in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, con lo scopo di disincentivare impugnazioni pretestuose o presentate senza il dovuto rispetto delle norme procedurali.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole precise. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo affermare in generale che un ricorso in Cassazione può essere dichiarato tale per diverse cause, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o difetti nella procura rilasciata al difensore. La decisione della Corte, quindi, si fonda su una valutazione preliminare di carattere procedurale. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte sancisce che l’atto introduttivo non possedeva le caratteristiche minime per poter essere discusso e deciso nel merito. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta la conseguenza diretta e prevista dalla legge per questa tipologia di esito processuale.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Corte di Cassazione, pur nella sua brevità, serve da monito sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti processuali. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori esborsi economici. Per i cittadini, ciò evidenzia la necessità di affidarsi a professionisti competenti che possano valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione, evitando così i rischi e i costi di un’iniziativa giudiziaria destinata a fallire per ragioni di rito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Quali sono gli oneri economici per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base di questo provvedimento, il ricorrente deve sostenere i costi del procedimento (spese processuali) e pagare una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione entra nel merito della sentenza impugnata in caso di inammissibilità?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale che impedisce ai giudici di valutare se la sentenza impugnata sia corretta o meno nel suo contenuto. L’esame si ferma a una verifica preliminare dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/2000
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
ed il travisamento della prova in ordine al giudizio di penale responsabilità del prevenuto (asseritamente basato sul solo narrato della parte offesa), non è
consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato
di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo
della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato contestato e sulla ritenuta attendibilità della p.a., le cui
logiche dichiarazioni sono state corroborate da validi riscontri estrinseci);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsiglie e Estensore