Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16584 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 01/01/1986
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Venezia, che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.3
cod. pen. e art. 4
L.
110/1975.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma
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lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
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