Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non è una seconda opportunità per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi di appello specifici e pertinenti alla funzione della Corte. Questo caso serve da monito su come un’impugnazione mal posta possa tradursi non solo in una sconfitta legale, ma anche in significative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Tuttavia, il ricorso non era fondato su presunti errori di diritto commessi dai giudici precedenti, ma mirava piuttosto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già ampiamente discussi nei gradi di merito.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla struttura e sui motivi dell’appello presentato. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non rientravano tra i vizi che possono essere fatti valere in sede di legittimità.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha spiegato chiaramente perché il ricorso non poteva essere accolto. Le motivazioni si basano su due principi fondamentali del processo penale in sede di legittimità.
Vizi non Deducibili in Sede di Legittimità
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non denunciava nessuno dei vizi specifici che la legge consente di sollevare davanti alla Cassazione. La Corte Suprema non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di “legittimità” che controlla solo la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Le lamentele del ricorrente erano generiche e non individuavano errori di diritto specifici.
La Tentata Rivalutazione delle Prove
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che, attraverso argomentazioni generiche e fattuali, il ricorrente stava di fatto chiedendo una “non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In altre parole, stava chiedendo alla Cassazione di fare ciò che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado: valutare le prove e ricostruire i fatti. Questo tentativo è estraneo al sindacato di legittimità e rende inevitabilmente il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese del procedimento. La seconda è il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione aggiuntiva è giustificata, come richiamato dalla Corte, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Tale pronuncia stabilisce che, quando un ricorso è inammissibile, si presume che il ricorrente abbia agito con “colpa” nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero abbia proposto un’impugnazione senza la dovuta diligenza e senza valide ragioni giuridiche. La sanzione ha quindi una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono il sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non denuncia vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma presenta argomentazioni generiche o tenta di sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le testimonianze o altre prove?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione delle fonti probatorie. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non ricostruire i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44789 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALDIERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non denuncia alcuno dei vizi deducibili in sed di legittimità ma, con argomentazioni generiche e in fatto, tende a sollecitare una non consentit rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legit ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023
sore COGNOME
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente