Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TARANTO il 11/03/1986
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata
Taranto – ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stata condannata per il reato di cui agli artt. 482-477 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
– che tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili, avendo la ricorrente ar censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito del
valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzion fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31
Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato
Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, com evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, come più volt
osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027), i limi all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati
ricorrendo al motivo dell’inosservanza delle norme processuali, in difetto di un’espressa sanzi di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr dente