Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Presenta il Conto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine al percorso giudiziario ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa possiamo imparare.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento è giunto dinanzi alla Settima Sezione Penale, che ha esaminato la ricevibilità dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo tipo di pronuncia ha un significato prettamente procedurale: i giudici non sono entrati nel merito della questione, cioè non hanno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. Hanno invece rilevato un vizio preliminare che ha impedito l’esame della controversia. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, soprattutto, al versamento di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia nel processo penale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, perché:
- Propone censure di merito: Il ricorso si concentra sulla ricostruzione dei fatti (es. l’attendibilità di un testimone) anziché su questioni di diritto (es. l’errata applicazione di una norma), che sono le uniche esaminabili in Cassazione.
- È generico: I motivi non sono specifici e non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Manca di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere la riforma della decisione.
- Presenta vizi formali: L’atto non rispetta i requisiti di forma prescritti dalla legge.
L’obiettivo di questa sanzione processuale è chiaro: scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di successo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La lezione che si trae da questa ordinanza è fondamentale. La declaratoria di ricorso inammissibile non è un esito neutro. Comporta l’obbligo di pagare non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro. Questa somma viene versata alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti e di miglioramento delle strutture carcerarie. Pertanto, prima di intraprendere la strada del ricorso per Cassazione, è cruciale una valutazione attenta e professionale circa la sussistenza dei presupposti di legge, per evitare di incorrere in un epilogo non solo sfavorevole, ma anche economicamente oneroso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato in quella sede.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza rispettare le regole procedurali, che causano un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art.
bis cod. pen.;
-
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
-
che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appell con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che non si pote
presumere l’insussistenza del pericolo di “recidiva”, basando la prognosi sui precedenti penal carico dell’imputato; che, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di mer
nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli el richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti pre
senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n.
17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206);
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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