Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 20/09/1992
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art.
bis cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appell con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che non si pote
presumere l’insussistenza del pericolo di “recidiva”, basando la prognosi sui precedenti penal carico dell’imputato; che, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di mer
nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli el richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti pre
senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n.
17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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