Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21670 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 22/02/1974
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha riformato – rideterminand la pena – la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME Massimo era stato condannato per
i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 75 d.lgs.
n.
159 del 2011;
– che, avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
– che, con l’unico motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all’eviden dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla C
territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’alleg specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 d
30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1
Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore del argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente