Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21649 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 07/11/1999
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui all’
455 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterati identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, con specifico riferimento alla ma
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha correttamente dato riliev modalità della condotta (cfr. pagina 3 della sentenza); che la Corte territoriale ha motiva
maniera adeguata e corretta, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato all’impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta all’ambito di applicazione dell’art.
pen. (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
dente