Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, evidenziando come un’iniziativa legale infondata possa tradursi in un concreto esborso economico per chi la promuove. Questa decisione, sebbene concisa, è un monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Il caso in esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Cagliari in data 21 novembre 2024. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana. L’udienza per la discussione del caso è stata fissata per il 9 maggio 2025.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
All’esito dell’udienza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al procedimento. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria ha avuto due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il soggetto che ha proposto l’impugnazione è stato condannato a sostenere i costi del procedimento da lui stesso avviato.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di cinquecento euro da versare a favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare il miglioramento delle condizioni carcerarie.
Le motivazioni della decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, possiamo dedurre i principi generali applicati. Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Ciò può avvenire, ad esempio, per vizi di forma, per la presentazione fuori termine, o perché i motivi addotti non rientrano tra quelli che possono essere fatti valere in Cassazione (come la contestazione di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito).
La decisione di condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione non è una misura punitiva discrezionale, ma una conseguenza quasi automatica prevista dal codice di procedura penale. Lo scopo di questa norma è duplice: da un lato, scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono il lavoro della giustizia; dall’altro, far sì che i costi generati da un’iniziativa processuale errata ricadano su chi l’ha intrapresa, e non sulla collettività.
Conclusioni
L’ordinanza in commento, nella sua essenzialità, riafferma un principio cardine del sistema processuale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un semplice rigetto, ma una sanzione processuale che comporta conseguenze economiche dirette. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione serve come promemoria dell’importanza di una rigorosa analisi preliminare sulla fondatezza e ammissibilità di un’impugnazione, al fine di evitare non solo la delusione di una pronuncia sfavorevole, ma anche un inutile aggravio di spese.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in cinquecento euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni infondate o dilatorie che gravano sul sistema giudiziario.
Quale provvedimento era stato impugnato con il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari in data 21 novembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SESTU il 12/10/1967
avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
U lato avviso alle parti; 1 ,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 21/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava a NOME COGNOME ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. – la pena di quattro anni, cinque mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, che lo stesso avrebbe meritato.
3. Rilevato che con atto pervenuto il 17/3/2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
5. Rilevato, pertanto, che l’impugnazione medesima deve essere dichiarata inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e
della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025
Il COGNOME estensore
Il Presidente