Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e a una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 17 ottobre 2024. L’imputato, nato nel 2002, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento si è concluso con l’udienza del 5 maggio 2025, durante la quale la Corte ha esaminato la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità del ricorso proposto.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine al percorso giudiziario dell’imputato. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle ragioni dell’appellante, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice e di natura prettamente economica: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, il versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della condanna accessoria risiede in un principio consolidato del nostro ordinamento, volto a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate che sovraccaricano il sistema giudiziario. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge presume, salvo prova contraria, una colpa del ricorrente nel promuovere un’azione giudiziaria avventata.
La Corte, nel provvedimento, richiama implicitamente il meccanismo sanzionatorio previsto dal codice di procedura penale e avallato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000). Secondo questo orientamento, la condanna alla Cassa delle ammende non è una punizione per il reato oggetto del giudizio, ma una sanzione processuale per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultima istanza. Nel caso di specie, la Corte ha specificato di non aver ravvisato ‘ragioni di esonero’, confermando così l’applicazione automatica della sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità non è un evento neutro, ma un esito processuale con implicazioni pratiche e finanziarie rilevanti. Chi intende presentare ricorso deve essere consapevole che, in caso di inammissibilità e in assenza di giustificati motivi, sarà tenuto a sostenere non solo i costi del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria significativa. Questa misura serve a tutelare l’efficienza della Corte di Cassazione, garantendo che le sue risorse siano dedicate a casi che presentano questioni di diritto meritevoli di approfondimento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione economica prevista in questo caso?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro, oltre alle spese del processo.
La sanzione economica è sempre applicata in caso di ricorso inammissibile?
Sì, la sanzione è una conseguenza quasi automatica della dichiarazione di inammissibilità, a meno che la Corte non ravvisi la sussistenza di specifiche ‘ragioni di esonero’, cosa che non è avvenuta in questa circostanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21405 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/03/2002
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Petit Sow avverso la sentenza in
epigrafe;
rilevato che il motivo – con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della
responsabilità per i reati ascrittigli – sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità,
sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4
della sentenza impugnata, ove si è precisato che dall’esame dei testi era emerso che la condotta dell’imputato non corrispondeva alla mera resistenza passiva,
avendo egli volutamente usato violenza per opporsi al compimento dell’atto di ufficio dei pubblici ufficiali NOME COGNOME e NOME COGNOME);
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025.