Ricorso Inammissibile: Analisi di una Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico-giuridico. Quando un appello non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, la Corte può dichiararlo un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze, non solo processuali ma anche economiche, di tale esito.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 4 aprile 2024. Il ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado portando il caso all’attenzione della Corte di Cassazione. Il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ovvero non hanno valutato se le sue argomentazioni fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello precedente, quello della verifica dei presupposti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza sia molto sintetica, la dichiarazione di inammissibilità implica che la Corte abbia riscontrato un vizio insanabile nell’atto di ricorso. In ambito penale, le cause di inammissibilità sono molteplici e possono riguardare, ad esempio, la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La decisione di non procedere all’esame del merito si fonda, quindi, esclusivamente sul mancato rispetto delle regole procedurali che disciplinano l’accesso al giudizio di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza più rilevante di questa ordinanza non è tanto la mancata riforma della sentenza d’appello, quanto le statuizioni accessorie. La Corte ha condannato il ricorrente a due distinti pagamenti:
1. Le spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento da lui stesso avviato e conclusosi a suo sfavore.
2. Una somma alla Cassa delle ammende: è stata disposta la condanna al pagamento di tremila euro in favore di questo ente. Si tratta di una sanzione pecuniaria processuale che mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questa pronuncia serve da monito: l’impugnazione in Cassazione non è un tentativo da fare alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma espone a conseguenze economiche concrete e significative, che si aggiungono all’esito negativo della controversia.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso è condannata a pagare le spese del processo e una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se il ricorrente avesse ragione o torto nel merito della sua causa originale?
No, la dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. La decisione si basa unicamente su un vizio procedurale o di forma dell’atto di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 22/06/1985
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36743/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del d mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e
ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.