Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 36425/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 393, aggr ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sus dell’aggravante, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettivamente g rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e
ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.